Le opere edili generano un’ingente quantità di scarti di lavorazione, quelli che si chiamano rifiuti inerti, derivanti dalle attività di demolizione, ricostruzione e dalle attività di scavo, se rispettati determinati criteri, possono essere riutilizzati.
Il recupero di questo materiale è importante per la promozione dell’economia circolare, per una riduzione delle discariche e per una maggior tutela ambientale e un supporto alle imprese.
Il Decreto Inerti 2024 rappresenta un passo significativo nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, perché disciplina e promuove il riciclo e l’uso sostenibile degli aggregati recuperati.
Come tutti i regolamenti di End of Waste, il provvedimento si occupa della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che rientra nel suo campo di applicazione, allo scopo di questo possa essere riciclato ed avere una seconda vita.
Il Decreto Inerti 2024 vuole semplificare il riciclo in modo che i materiali possano essere reinseriti sul mercato come prodotti competitivi rispetto alle materie prime vergini, a patto che il prodotto riciclato non determini pericoli per la salute umana o danni per l’ambiente.

Decreto Inerti 2024: ecco cosa cambia
Il nuovo Regolamento, attento alla salute dell’ambiente, facilita le procedure per il recupero dei rifiuti edili inerti diminuendo i costi per gli addetti ai lavori.
In base alla definizione contenuta nell’art.2 i rifiuti inerti sono quei “rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana”.
Possono essere rifiuti edili inerti: la sabbia, la ghiaia, i conglomerati cementizi, i mattoni, gli intonaci, ma anche tegole e sanitari in ceramica.
Il Regolamento contenuto nel Decreto n.127/2024 sul recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione amplia la sua portata rispetto al precedente Dm n.155/2022 e definisce:
- i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità;
- le responsabilità del produttore e l’obbligo di presentare una dichiarazione di conformità;
- i valori limite che l’aggregato deve avere in base alla destinazione finale.
Per la produzione di aggregato recuperato possono essere utilizzati solo i rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e identificati dal codice EER 170504 che arrivano da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Formulario di identificazione e dichiarazione di conformità
Il produttore del rifiuto destinato al riciclo è responsabile del giusto conferimento dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, oltre alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il rispetto di tutti i criteri è attestato dal produttore grazie alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (dichiarazione di conformità DDC) conseguita per ciascun lotto prodotto da inviare all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione, prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. La copia della dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, deve esser conservata per cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente.
Anche i campioni prelevati devono esser conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di conformità per consentire l’eventuale ripetizione delle analisi.
L’obbligo di conservazione non è valido per:
- imprese censite secondo il regolamento EMAS (CE n. 1221/2009);
- microimprese, piccole e medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche.
Queste esenzioni derivano dal fatto che le imprese certificate hanno già attivato sistemi di gestione ambientale rigorosi, che assicurano il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità.
Il Ministero dell’Ambiente attiverà un monitoraggio dei dati raccolti tramite il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER).
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i dati saranno valutati e, se doveroso, procederà alla revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Il controllo sarà essenziale per garantire che le regole rimangano efficaci nel favorire pratiche di recupero sostenibili.
