Ronde o vigilanza? Protezione o azione?

Ronde, vigilanza e sicurezza urbana: tra timori dei cittadini, limiti dell’azione pubblica e regole sulla flagranza. Il punto di Ranieri Razzante.

di Ranieri Razzante

Il dibattito sulla sicurezza nei quartieri divide tra richiesta di protezione, timore della giustizia “fai da te” e ruolo dei cittadini entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il dibattito sui quartieri in piazza è aperto. I cittadini — tutti, credo senza eccezioni — sono, o si sentono, spaventati e inermi. La precarietà della sicurezza percepita, non che quella reale sia migliore, è una sensazione sociologica e criminologica più che fondata.

C’è, d’altra parte, la paura della self regulation e, questo sì correttamente, della possibilità della giustizia “fai da te”. Lo stesso termine “ronde” non si vuole pronunciare, quasi evocasse sinistri presagi di violenza e anarchia. In italiano, ronda significa “sorveglianza del territorio”: non presuppone alcuna violenza ed è un’attività svolta anche dalle forze dell’ordine.

Il paradosso delle forze dell’ordine

Queste ultime, nel nostro Paese, vivono un paradosso: sono tra le migliori al mondo, nonostante le armi spuntate. Troppi vincoli gravano sulla loro attività; limiti legali e opportuni che, tuttavia, si sono allargati a dismisura, come mostrano cronache, immagini e risultanze processuali.

Al di là di ciò che, come sappiamo tutti, esse non possono ovviamente fare — esercitare la forza fuori dai casi consentiti — permangono preoccupanti limiti persino nell’esercizio della moral suasion verso chi commette reati.

È vero che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva e che, per fortuna, negli Stati democratici la presunzione di innocenza è un principio fondamentale. Ma è pur vero che le minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza si chiamano tali perché mettono a rischio la vita di innocenti, che vanno protetti oltre ogni ragionevole dubbio. Devono farlo gli organi dello Stato, senza se e senza ma, facendo pochi sconti a chi intende sovvertire l’ordine delle democrazie nate dal sacrificio di tanti uomini e donne di buona volontà.

L’arresto da parte dei privati

A proposito di “difesa del cittadino”, sfugge a molti che il Codice di procedura penale contempla, oltre all’extrema ratio della legittima difesa, l’arresto da parte dei privati. L’articolo 383 c.p.p. lo consente nei casi previsti dalla legge, a precise condizioni:

  1. la persona è colta nell’atto di commettere il reato o subito dopo, dunque in flagranza;
  2. deve trattarsi di un delitto perseguibile d’ufficio per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’articolo 380 c.p.p.;
  3. la persona arrestata e le cose costituenti corpo del reato devono essere consegnate senza ritardo alla polizia giudiziaria.

Ecco cosa si può consentire senza alimentare, da una parte o dall’altra della politica e delle formazioni sociali, inutili e ingiustificati allarmismi. La sorveglianza di strada, la si chiami come si vuole, è quindi già possibile: pacifica e senz’armi. Forse, di questi tempi, un aiuto concreto alla sicurezza effettiva si potrebbe accettare.


Ranieri Razzante
Professore e avvocato; docente di Cybercrime & Homeland Security all’Università di Perugia; componente del Comitato Esperti UIF; consulente della Commissione parlamentare Antimafia.

Entità

Ranieri Razzante; forze dell’ordine; polizia giudiziaria; Università di Perugia; UIF; Commissione parlamentare Antimafia.

Fonti normative richiamate

  • Codice di procedura penale, articolo 383 — facoltà di arresto da parte dei privati.
  • Codice di procedura penale, articolo 380 — arresto obbligatorio in flagranza.

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